
Il Decreto Legislativo 102/2020, entrato in vigore il 28 agosto 2020, ha introdotto nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze così classificate:
- sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350 e H360);
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
- sostanze estremamente preoccupanti (SVHC di cui al Reg. CE 1907/2006).
La normativa prevede che tali sostanze o miscele pericolose, utilizzate nei cicli produttivi che danno origine ad emissioni, vengano sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
Si introduce inoltre l’obbligo, per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze, di inviare ogni cinque anni una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, i rischi e fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
Le comunicazioni devono essere inviate secondo le seguenti modalità e tempistiche:
1. Stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020
Invio della prima relazione ad ARPAE entro il 28/08/2021
Domanda di autorizzazione per adeguamento alle prescrizioni entro 01/01/2025 (o data antecedente definita dall’Autorità competente)
2. Stabilimenti e installazioni autorizzati dopo il 28/8/2020
Invio della prima relazione ad ARPAE ogni 5 anni dal rilascio dell’Autorizzazione
3. Stabilimenti rientranti in autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 co. 2 del D. Lgs. 152/06, che utilizzano le sostanze ora vietate in base all’art. 272 comma 4
Domanda di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 e, conseguentemente AUA, entro il 28/8/2023
Si consiglia di richiedere un aggiornamento al fornitore delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo da cui hanno origine le emissioni in atmosfera autorizzate, per verificare che gli stessi non ricadano nella classificazione di pericolo sopra riportata (per ulteriore dettagli clicca QUI)
La verifica si effettua analizzando i punti 2, 3 e 15 della scheda di sicurezza redatta in conformità alla normativa REACH e CLP.
L’azienda potrà quindi decidere di sostituire tali sostanze/miscele con altre non classificate con le medesime frasi di rischio o, in caso contrario, dovrà ottemperare a quanto riportato nell’elenco di cui sopra.
SAS srl effettua il servizio di stesura della relazione tecnica e/o comunicazione agli Enti, al fine di adempiere agli obblighi del D. Lgs 102/2020.
Le aziende interessate a questo servizio possono contattarci all’indirizzo ambiente@studiosas.it preferibilmente entro il 30 giugno 2021 e comunque non oltre il 15 luglio, per procedere in tempi congrui a preventivazione, sopralluoghi, redazione della relazione tecnica e invio della stessa entro i termini di legge.
Leggi anche: Notifica banca dati Scip-Echa: scatta l’obbligo per articoli contenenti SVHC