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Studio SAS > Sicurezza e salute sul lavoro > Valutazione dei rischi > Videoterminali

Videoterminali

Il Titolo VII del Decreto Legislativo 81/08 prevede i requisiti di tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori con attività lavorative che comportino l’uso di attrezzature munite di videoterminali. Per videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali comunque distribuite, dedotte le pause previste dalla legge.

La valutazione del rischio per i videoterminalisti prende in esame diversi tipi di disturbi riconducibili all’attività lavorativa.  Il lavoro del videoterminalista può infatti comportare un pericolo per la salute in relazione alla durata dell’esposizione, alle caratteristiche del lavoro svolto, dell’ hardware e del software, del posto di lavoro e dell’ambiente. Ai sensi dell’ art. 174 del D.Lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro valutare il rischio dell’utilizzo del videoterminale analizzando le postazioni di lavoro munite di VDT con particolare riguardo a:

– affaticamento visivo;
– postura non corretta con conseguenti disturbi muscoloscheletrici;
– stress psicofisico;
– esposizione a radiazioni non ionizzanti;
– elettrocuzione.

Nel caso di lavoratore esposto al rischio da videoterminale il controllo verrà effettuato da un medico specializzato in medicina del lavoro il quale valuterà l’eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o dovute ad errata ergonomia riferibili al lavoro con videoterminali. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, mentre è quinquennale negli altri casi. Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Studio S@S S.r.l. affianca il datore di lavoro nella valutazione specifica e nel suggerire le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali” che stabilisce le misure generali di tutela relative ai lavoratori addetti, e nell’Allegato XXXIV che riporta le prescrizioni minime relative alle postazioni con videoterminale.

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